25 febbraio 2011

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (1789)

All'indomani della Rivoluzione francese, l'Assemblea Nazionale Costituente decise di assegnare ad una speciale Commissione di cinque membri eletta il 14 luglio 1789 il compito di stilare una Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino da inserire nella futura costituzione, nell'ottica del passaggio dalla monarchia assoluta dell'Ancien Régime ad una monarchia costituzionale.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha risoluto di esporre, in una dichiarazione solenne, i suoi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo continuamente paragonare gli atti del governo con lo scopo di ogni istituzione sociale, non si lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannide; affinché il popolo abbia sempre dinanzi agli occhi i fondamenti della sua libertà, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Art. I. Lo scopo della società è il bene comune. Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. Art. 2. Questi diritti sono: l'eguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Art. 3. Tutti gli uomini sono eguali per natura e di fronte alla legge. Art. 4. La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca; essa può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; può proibire soltanto ciò che le è nocivo. Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni che le virtù e le doti d'ingegno. Art. 6. La libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non lede i diritti altrui: essa ha il suo fondamento nella natura, la sua regola nella giustizia, la sua salvaguardia nella legge; il suo limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te". Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia attraverso la stampa, sia in ogni altra maniera, il diritto di riunirsi pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti suppone la presenza o il ricordo recente del dispotismo. Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società a ciascuno dei suoi membri, per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà. Art. 9. La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione dei governanti. Art. 10. Nessuno può essere accusato, arrestato o detenuto fuori dai casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritte; ogni cittadino chiamato o arrestato, in forma dell'autorità della legge, deve immediatamente obbedire; se resiste, si rende colpevole. Art. 11. Ogni atto eseguito contro un uomo, fuori dai casi e senza le forme determinate dalla legge, è arbitrario e tirannico: colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha diritto di respingerlo con la forza. Art. 12. Chiunque solleciti, spedisca, firmi, eseguisca o faccia eseguire atti arbitrari, è colpevole e deve essere punito. Art. 13. Poiché ogni uomo si presume innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, qualora si ritenga indispensabile il suo arresto, deve essere severamente represso dalla legge ogni rigore che non sia necessario ad assicurarsi la sua persona. Art. 14. Nessuno può essere giudicato né punito, se non dopo essere stato sentito o legalmente citato, e solo in virtù d'una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisce delitti commessi prima della sua entrata in vigore, sarebbe tirannica; dare effetto retroattivo alla legge, sarebbe un delitto. Art. 15. La legge può decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società. Art. 16. Il diritto di proprietà è quel diritto, spettante ad ogni cittadino, di godere e di disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, frutto del suo lavoro e della sua attività. Art. 17. Nessun genere di lavoro, di coltivazione o di commercio può essere interdetto all'attività economica dei cittadini. Art. 18. Ciascuno può impiegare i suoi servizi e il suo tempo, ma non può vendersi né esser venduto. La sua persona non è una proprietà alienabile. La legge non riconosce alcun vincolo di servaggio; tra uomo che lavora e colui che impiega non può esistere che un impegno di assistenza e di riconoscenza. Art. 19. Nessuno può essere privato della più piccola parte della sua proprietà senza il suo consenso, se non quando lo esige la necessità pubblica legalmente constatata, e previo il pagamento d'una giusta indennità. Art. 20. Non si può istituire nessun contributo se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere all'istituzione dei tributi, di sorvegliarne l'impiego e di farsene rendere conto. Art. 21. 1 soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve provvedere alla sussistenza dei cittadini bisognosi, sia procurando loro lavoro, sia assicurando i mezzi d'esistenza a chi non è in grado di lavorare. Art. 22. L'istruzione è un bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere il progresso della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini. Art. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti per assicurare a ciascuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Art. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se non è assicurata la responsabilità di tutti i funzionari. Art. 25. La sovranità risiede nel popolo. Essa è una, indivisibile, imprescrittibile ed inalienabile. Art. 26. Nessuna frazione del popolo può esercitare il potere dei popolo intero; ma ogni sezione del sovrano riunita in assemblea deve godere il diritto di esprimere la sua volontà con piena libertà. Art. 27. Ogni individuo che usurpi la sovranità sia immediatamente messo a morte dagli uomini liberi. Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e mutare la sua costituzione: una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Art. 29. Ogni cittadino ha ugualmente diritto di concorrere alla formazione della legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti. Art. 30. Le funzioni pubbliche sono tutte temporanee e non possono essere considerate come privilegi né come ricompense, ma come doveri. Art. 31. 1 delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono in nessun caso restare impuniti. Nessuno ha il diritto di pretendersi più inviolabile degli altri cittadini. Art. 32. Il diritto di presentare petizioni ai depositari dell'autorità pubblica, non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso, né limitato. Art. 33. La resistenza all'oppressione è conseguenza degli altri diritti dell'uomo. Art. 34. V'è oppressione contro il corpo sociale, quando è oppresso uno solo dei suoi membri. V'è oppressione contro ogni membro, quando è oppresso il corpo sociale. Art. 35. Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ogni frazione del popolo, il più sacro e il più imprenscindibile dovere.

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